NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE: TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Il 18 aprile 2023 il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento Macchine. Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, andando a sostituire la precedente Direttiva 2006/42/CE, conosciuta come Direttiva Macchine. L’entrata in vigore è prevista per il 19 luglio 2023 e il nuovo regolamento macchine verrà applicato a partire dal 20 gennaio 2027, ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore.

PRINCIPALI NOVITA’ DEL REGOLAMENTO MACCHINE

Le principali novità riguardano le tecnologie digitali emergenti e l’avanzamento tecnologico: i software che svolgono funzioni di sicurezza dovranno essere marcati CE. I software si aggiungeranno ai prodotti ad alto rischio indicati nell’Allegato I del Nuovo Regolamento, ex Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Le sei categorie di macchine che verranno introdotte dell’allegato I sono:

  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
  • ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • ponti elevatori per veicoli;
  • apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
  • componenti di sicurezza con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo mediante approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
  • macchine che incorporano sistemi con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza e che non sono stati immessi sul mercato in modo indipendente, rispetto solamente a questi sistemi.

Un’altra importante novità riguarda la definizione di “Modifica sostanziale” che non era presente nella direttiva macchine. L’attuale direttiva si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica, regolamentati finora solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra una nazione e l’altra.
Il nuovo regolamento macchine si applicherà anche alle macchine che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche:

  • effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
  • che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
  • che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di:
    • ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o
    • misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.

Il testo approvato del nuovo Regolamento macchine è disponibile alla pagina dedicata del sito web dell’Unione Europea: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0097_IT.html#title2

Per ogni informazione o chiarimento in merito potete contattarci ai seguenti recapiti:
tel. 0423-715.927
mail. info@caratservizi.it

LE NOVITÀ DEL D.L. N. 48 DEL 4 MAGGIO 2023 PER LA RIDUZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 DL Lavoro) al Capo II ha stabilito Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.

Medico competente: valutazione dei rischi e cartelle sanitarie

La sorveglianza sanitaria si esercita non solo nei casi previsti dal D.Lgs.18/2008 ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi che quindi assume un ruolo centrale nella predisposizione del protocollo degli accertamenti sanitari periodici.

Il medico competente richiede al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per almeno 10 anni.

In caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi

I componenti delle imprese familiari, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (senza vincolo di subordinazione), i coltivatori diretti dei fondi, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs.8172008 (e opere provvisionali come ponteggi conformi al Titolo IV del D.Lgs.81/2008), cioè confermi alla normativa tecnica e tali da ridurre al minimo i rischi di infortunio e malattia professionale.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

L’art.37 del D.Lgs.81/2008 comma 2 lettera b) è integrato con l’aggiunta del b-bis) in base al quale il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Soggetti abilitati verifiche attrezzature All. VII D.Lgs.81/2008

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII quali recipienti a pressione, impianti di sollevamento con portata superiore a 200 kg, ascensori, gru, ecc. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

I soggetti privati abilitati all’esecuzione delle verifiche acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico degli utilizzatori.

La dichiarazione autocertificativa dovrà quindi specificare i nominativi dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, specificare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, ove applicabile, che sono in possesso di specifica abilitazione (esempio PLE, gru, ecc.).

Formazione per l’uso delle attrezzature

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
Viene introdotto un nuovo comma.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Qui il testo in Gazzetta Ufficiale

I NOSTRI SERVIZI

Il contratto sicurezza: crediamo che la prevenzione degli infortuni e delle malattie passi attraverso un lavoro continuo di aggiornamento della valutazione dei rischi e la verifica dell’efficacia delle misure attuate.
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Il portale formazione: abbiamo sviluppato strumenti efficaci per il controllo delle attività formative in modo da garantire il continuo rispetto delle scadenze di legge e per l’accrescimento della competenza e consapevolezza dei lavoratori.

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STRESS TERMICO DA AMBIENTI SEVERI CALDI E MODERATI CALDI. INDAGINE MICRCOCLIMATICA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, compresi quelli legati alle condizioni microclimatiche. Con l’arrivo dell’estate e le temperature da record aumentano i problemi microclimatici che possono favorire l’insorgere di condizioni disagevoli, la riduzione della produttività e il verificarsi di infortuni e problemi di salute.

Negli ambienti di lavoro in cui il ciclo produttivo richiede condizioni ambientali estreme può essere necessario proteggere la salute dei lavoratori modificando il ciclo produttivo o realizzando adeguati sistemi di protezione collettiva e individuale.

Anche gli uffici e gli ambienti non industriali sono tenuti alla verifica del comfort termico, definito da areazione, temperatura e umidità.

IL MICROCLIMA

Nell’accezione generale con il termine “microclima” si intende una gamma di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di vita e di lavoro, e che determinano il “benessere termico” delle persone.

I fattori principali che determinano il microclima sono la temperatura, l’umidità relativa, la temperatura media radiante e la velocità dell’aria. Tali parametri modificano la percezione dell’ambiente in esame da parte degli occupanti ed è sul loro controllo che si indirizzano le strategie tese al miglioramento del comfort termico.
Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro possono essere diverse in funzione di:

  • ciclo produttivo (produzioni legate a temperature particolari);
  • caratteristiche ambientali (lavori in sotterraneo, in altura, ecc.);
  • caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro (materiali costruttivi, loro proprietà termiche, ecc.);
  • impianti utilizzati per controllare le condizioni climatiche (ventilatori, condizionatori, ecc.).

Gli attuali obblighi normativi prevedono la tutela del benessere del lavoratore in senso globale, considerando anche gli aspetti di tipo “ergonomico”, che influiscono sul benessere psicofisico.

Le condizioni microclimatiche rappresentano certamente uno dei più importanti fattori ergonomici.

GLI AMBIENTI

Gli ambienti severi si differenziano sostanzialmente da quelli moderati, nei quali si indagano le condizioni di comfort termico, che influenzano la performance lavorativa; negli ambienti severi caldi le condizioni climatiche possono compromettere, anche pesantemente, la salute dei lavoratori.

In tali ambienti il sistema di termoregolazione dell’organismo umano è sottoposto ad un impegno gravoso al fine di mantenere il necessario equilibrio termico (omeotermia). Accanto al controllo dei parametri termo-igrometrici ambientali e dei parametri soggettivi dell’individuo (metabolismo e indice del vestiario) è importante la conoscenza dei meccanismi fisiologici della termoregolazione e della loro continuità con le patologie da alte e basse temperature.

Negli ambienti severi caldi si verifica l’innalzamento della temperatura del nucleo corporeo, di conseguenza il sistema termoregolatore attiva una serie di meccanismi per dissipare l’eccesso di calore (vasodilatazione, sudorazione, ecc.).

Quando tali meccanismi non sono sufficienti per garantire lo stato di omeotermia, si possono avere disturbi patologici più o meno gravi determinati da disordini dovuti alla instabilità del sistema cardio-circolatorio e squilibri elettrolitici, con conseguenze, talvolta, persino fatali.

LA SALUTE

Il rischio maggiore è rappresentato dal colpo di calore. Quest’ultimo è dovuto a diversi fattori, quali l’elevata temperatura ambientale, l’acclimatazione inadeguata, nonché a fattori legati strettamente alle caratteristiche individuali.

Il colpo di calore si manifesta improvvisamente con cefalea, vertigini, astenia, disturbi addominali e può portare al delirio. Quando tale temperatura sale sopra i 42°C circa, numerosi organi possono essere danneggiati e si può arrivare alla morte nel 15-25% dei casi.

Altre patologie legate ad una prolungata esposizione al caldo sono le seguenti:

  • crampi da calore, dovuti a una sudorazione abbondante e prolungata che porta a una perdita di sali minerali (deficit ionico);
  • disidratazione, legata a perdite di liquidi con la sudorazione e a un insufficiente reintegro;
  • esaurimento da calore; subentra in genere dopo un lungo periodo di immobilità in ambiente caldo oppure alla cessazione di un lavoro faticoso e prolungato in ambiente caldo. È dovuto a insufficienza o collasso circolatorio che può tradursi anche in una breve perdita di coscienza. Se non trattato, può portare al colpo di calore.

I fenomeni sopradescritti, nel lavoro all’aperto, hanno rilevanza soprattutto nel periodo estivo. In tale condizione climatica l’organismo è fortemente sollecitato, in particolar modo se il tasso di umidità è molto elevato.


CARAT SERVIZI ESEGUE INDAGINI MICROCLIMATICHE NEI LUOGHI DI LAVORO a partire dalle norme che consentono di valutare l’entità del rischio confrontandosi con valori limite di riferimento, per poi individuare le migliori soluzioni tecniche e organizzative per diminuire il rischio per i lavoratori.

  • Tecnici qualificati in microclima
  • Indagini nel rispetto delle normative

UNI EN ISO 7243 – Ergonomia degli ambienti termici – Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT

UNI EN ISO 7933 – Ergonomia dell’ambiente termico Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile

UNI EN ISO 7730 – Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto tecnico
Per. Ind. Dario Basso – mail d.basso@caratservizi.it  cell. 334 – 6525996

Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

SICUREZZA ANTINCENDIO: PUBBLICATI TRE NUOVI DECRETI

Pubblicati tre nuovi decreti ministeriali in materia di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza all’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e che andranno a sostituire il D.M. 10 marzo 1998.

 1) M. 1° settembre 2021 (cd. Decreto Controlli)
(G.U. n. 230 del 25 settembre 2021)

Il provvedimento definisce:

  • i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • le procedure generali per la qualificazione dei tecnici manutentori.

2) M. 2 settembre 2021 (cd. Decreto GSA)
(G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021)

Il provvedimento dispone:

  • i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008;
  • le indicazioni sui corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • i requisiti dei docenti.

3) M. 3 settembre 2021 (cd. Decreto Mini Codice)
(G.U. n. 259 del 29/10/2021)

Il provvedimento definisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio ovvero i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Per tutte le altre attività si rimanda al D.M. 3 Agosto 2015

I nuovi decreti entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e determineranno l’abrogazione del D.M. 10 marzo 1998.

Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

NUOVO PORTALE FORMAZIONE

Siamo lieti di presentare il nuovo PORTALE FORMAZIONE di Carat Servizi, strumento interattivo, facile da consultare, pensato per gestire la formazione in ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenere sotto controllo le scadenze e avere sempre un quadro aggiornato.

Il portale ha le seguenti principali funzionalità:

  • configurazione accessi con profili utente adattati alle esigenze aziendali (sola consultazione, modifica, inserimento documenti, ecc.);
  • gestione nuove assunzioni / cessazioni in modo tale da mantenere costantemente aggiornata l’anagrafica lavoratori;
  • alert automatici in grado di inviare preavvisi sui corsi in scadenza con congruo anticipo;
  • consultazione stato corsi effettuati per tipologia corso e lavoratore;
  • consultazione e stampa attestati;
  • scadenziario corsi.

Di seguito il link e le credenziali per poter accedere alla versione DEMO CARAT:
https://portale.caratservizi.it/login
User: demo@caratservizi.it
Pwd: DemoCarat2021

Scarica la SCHEDA INFORMATIVA PORTALE per tutte le informazioni e istruzioni

Nei prossimi mesi il portale sarà integrato con ulteriori due moduli:

  • gestione scadenziari adempimenti di legge e piani miglioramento sicurezza, ambiente;
  • gestione eventi / NC / mancati infortuni, ecc. con relative elaborazioni statistiche.

Ci rendiamo disponibili per qualsiasi richiesta di chiarimenti, approfondimenti e confronti, sia telefonici che in videoconferenza!


Dott.ssa Marina Giannini m.giannini@caratservizi.it
Tel. 0423 715927

 

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

CARAT SERVIZI S.R.L. ritiene fondamentale sensibilizzare le aziende sulla necessità di incrementare il proprio livello di attenzione sul rischio generato dall’uso di macchine e attrezzature di lavoro. La Sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature è infatti un elemento fondamentale per prevenire gli infortuni in azienda.

Partecipa al nostro corso di formazione LA SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO” (VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP – ASPP) del 27 ottobre 2021.
Clicca sul link per informazioni e iscrizioni

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs.  17/2010) definisce i requisiti essenziali, in materia di sicurezza e di salute pubblica, ai quali devono rispondere le macchine in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento, prima della loro immissione sul mercato.

Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al titolo III definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. Nello specifico l’art. 70 richiama gli obblighi del Datore di lavoro al che le stesse, quando messe a disposizione dei lavoratori, siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede altresì la redazione del documento di valutazione del rischio meccanico derivante dall’utilizzo delle attrezzature di lavoro.

OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo non delegabile di effettuare una valutazione dei rischi delle attrezzature scelte, tenendo in considerazione:

  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  2. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  3. i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  4. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Prima dell’immissione sul mercato le attrezzature marcate CE sono sottoposte, da parte del costruttore, ad una valutazione dei rischi finalizzata a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie di prodotto.
Le indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono specificamente contenute nella norma UNI EN ISO 12100 “Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”. La norma si riferisce al fabbricante della macchina ma può comunque costituire un valido ausilio per il Datore di lavoro.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme tecniche hanno lo scopo di imporre regole per la costruzione e l’immissione sul mercato delle attrezzature di lavoro. Nonostante l’esistenza di tali norme le statistiche rilevano la presenza di macchine immesse sul mercato che, seppur marcate CE, presentano difetti rispetto alla normativa tecnica applicabile. Inoltre, le norme tecniche non individuano le necessarie misure di sicurezza aggiuntive rispetto alla sola progettazione, non controllabili dal progettista, ovvero ciò che riguarda le specifiche condizioni di lavoro, situazioni di utilizzo e organizzazione proprie dei luoghi di lavoro in cui l’attrezzatura si trova.
Inoltre, il livello di sicurezza dichiarato dalla garanzia del produttore decade automaticamente se non vengono rispettati ulteriori parametri, come la corretta installazione, il corretto uso e la corretta e regolare manutenzione. Queste indicazioni sono presenti in tutti i libretti d’uso che accompagnano le macchine dall’immissione nel mercato fino alla dismissione finale, e devono essere aggiornati ed integrati in caso di modifiche alle stesse.
Nelle diverse fasi d’uso della macchina devono agire sia il Datore di lavoro che i lavoratori. Il Datore di lavoro attua la scelta della macchina e del suo posizionamento, ne stabilisce i tempi d’uso, individua il personale al quale affidarla per le attività ordinarie e per le manutenzioni straordinarie, ed è responsabile del corretto utilizzo dei macchinari. L’addetto operatore che ne fa uso quotidianamente deve rispettare le norme di sicurezza, le indicazioni di utilizzo e il divieto di manomissione.
Il datore di lavoro deve altresì tener conto della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell’attrezzatura, dei limiti nell’uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d’impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori.
Deve valutare il rischio macchine calandosi nelle specifiche modalità d’uso, montaggio, attrezzaggio e pulizia e considerando gli eventuali interventi a guasto.

FORMAZIONE

Anche i numerosi incidenti e dati dell’INAIL dimostrano che la sicurezza tecnica della macchina non possa essere ritenuta sufficiente, nonostante l’avanzare della tecnologia abbia fornito strumenti utili alla riduzione delle probabilità e della gravità degli incidenti. Come evidenziato sopra, sono altrettanto importanti i parametri di controllo del livello di rischio della singola azienda, come le scelte di tipo organizzativo delle attività, ma anche l’informazione e soprattutto la formazione specifica del lavoratore e dello stesso Datore di lavoro. La formazione rappresenta per l’appunto uno degli elementi cardine del D.lgs 81/2008. È necessaria per il primo approccio alla macchina ma indispensabile anche successivamente: è dimostrato che i periodici richiami ai rischi presenti e alle corrette procedure da applicare, spingono al mantenimento di un livello di attenzione adeguato e riducono l’assunzione inconsapevole di comportamenti sbagliati, che se ripetuti in modo abituale incrementano le probabilità di infortunio.

LA RESPONSABILITA’ PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Il tema della Responsabilità per gli infortuni sul lavoro è molto affrontato in giurisprudenza e il Datore di lavoro dovrebbe conoscere quali responsabilità possano discendere a seguito di un infortunio grave o gravissimo e quali siano le strategie per tutelare l’azienda.

Sono numerosi i casi portati di fronte alla giustizia per accertare la presenza o mancanza di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio di un dipendente.

Da una parte molti infortuni sul lavoro sono caratterizzati dall’esecuzione di operazioni non correttamente espletate o da comportamenti imprudenti da parte dei lavoratori, su cui ricadrebbe dunque la responsabilità dell’evento.

D’altra parte, è anche il datore di lavoro a rispondere dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore se tale condotta imprudente è conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi di informazione e formazione gravanti appunto sul datore di lavoro e suoi delegati. Così come la responsabilità cadrebbe anche sul Datore di lavoro in caso egli non adempi agli obblighi di sorveglianza e vigilanza.

Per approfondire il concetto di responsabilità per infortunio si segnala un interessante articolo di PuntoSicuro a titolo “Sul concetto di abnormità nel comportamento di un lavoratore infortunato” al seguente link : https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sul-concetto-di-abnormita-nel-comportamento-di-un-lavoratore-infortunato-AR-21638/

IL NOSTRO SERVIZIO

CARAT SERVIZI S.R.L. supporta le aziende nella valutazione dei rischi associati all’uso delle macchine

  • Verifica della conformità delle macchine e delle attrezzature di lavoro al D.Lgs. 81/2008 e alle norme specifiche applicabili
  • Predisposizione di adeguate istruzioni operative di sicurezza per i lavoratori (es. operazioni di pulizie e manutenzione, comportamenti da adottare in caso di anomalie etc.).

CARAT SERVIZI S.R.L. propone il corso di formazione “LA SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO” (VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP – ASPP)

 

 

LE ULTIME NOVITA’ IN MERITO AL GREEN PASS PER I LAVORATORI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21 Settembre 2021, n. 127.
Il 15 ottobre 2021 entra in vigore l’obbligo, per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, per accedere ai luoghi in cui è svolta l’attività.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre 2021 deve:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni

I lavoratori privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Sono previste sanzioni:

  • da 600 a 1.500 euro per i lavoratori
  • da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro

Scarica l’estratto del testo: estratto Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127

IL NOSTRO SERVIZIO

CARAT SERVIZI S.r.l ha strutturato un servizio per ottemperare in maniera semplice e lineare al disposto di legge.  

SERVIZIO OFFERTO:
Gestione controllo green pass

  • cartello di avviso verifica green pass da esporre agli accessi;
  • comunicazione a tutti i lavoratori sui nuovi adempimenti;
  • nomina degli incaricati al controllo green pass;
  • procedura che definisce le modalità stabilite dall’azienda per la gestione controllo green pass,

Gestione aspetti relativi alla privacy

  • informativa sul trattamento ai dati personali;
  • aggiornamento del registro delle attività di trattamento (ai sensi del reg. 679/UE sulla privacy /GDPR)

Assistenza per risolvere eventuali problematiche e formazione del personale ove ritenuta necessaria.

 

 

Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

 

 

 

GREEN PASS NELLE MENSE AZIENDALI

Secondo una FAQ del Governo pubblicata il 14 agosto 2021, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti”.

Il chiarimento contrasta con quanto dichiarato dal Ministero dell’Interno con Nota n. 4073 del 5 agosto scorso, in cui si escludeva l’obbligo del Green pass per il personale dipendente che usufruisce del vitto nella mensa interna all’azienda (fermo restando comunque il rispetto del Protocollo con le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro).

 

Hai aggiornato le procedure di gestione del rischio Covid 19?

Vuoi conoscere i tuoi obblighi e diritti?

 

Clicca sul link per conoscere il nostro servizio: Gestione Rischio Covid-19

OT23 (2022): PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO CON LA RELATIVA GUIDA

È stata pubblicata la Guida alla compilazione del modulo OT23 e una versione aggiornata del modulo OT23 per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2022 (entro il 28 febbraio 2022), per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Tra le novità:

  • inserimento del nuovo intervento C-6 PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO;
  • reintroduzione dell’intervento E-18 (programma Responsible Care);
  • modifiche agli interventi A-3.2 (SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI), C-4.2 (PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI), B-5, B-6, B-8 e B-9 (PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE);
  • aggiornamento della documentazione probante.

ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AGLI AGENTI CHIMICI: PUBBLICATI I NUOVI VALORI LIMITE

Pubblicato il D.M. 18 maggio 2021 di recepimento della Direttiva n. 2019/1831/UE, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale, prevedendo la sostituzione dell’Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare sono stati introdotti i seguenti agenti chimici:

  • Anilina
  • Clorometano
  • Trimetilammina
  • 2- fenilpropano
  • Acetato di sec-butile
  • 4-amminotoluene
  • Acetato di isobutile
  • Alcool isoamilico
  • Acetato di n-butile
  • Tricloruro di fosforile