SEMINARIO GRATUITO “SOSTENIBILITA’ ESG: FOCUS SULLA GOVERNANCE”

Il vantaggio competitivo della sostenibilità ESG: scopri come la tua azienda può trarne beneficio!

 

Carat Servizi ha organizzato un seminario di 2 ore sul tema “Sostenibilità ESG: focus sulla governance“, in cui verrà approfondito il ruolo cruciale della Governance nel raggiungimento di una vera e duratura sostenibilità aziendale.

 

Obiettivi del seminario:

 

  • Comprendere il ruolo centrale della Governance nella sostenibilità ESG;
  • Apprendere dalle best practices di aziende leader;
  • Scoprire come implementare una Governance efficace nella tua organizzazione.

 

Quando?

 

Martedì 24 settembre, dalle ore 17.00 alle 19.00 (2 ORE).

Relatore: dott. ENRICO MORO – Green Strategist – Innovatore – Strategie sostenibili – Società Benefit

 

QUI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO

IL VANTAGGIO COMPETITIVO DELLA SOSTENIBILITA’ ESG

IL VANTAGGIO COMPETITIVO DELLA SOSTENIBILITA’ ESG

 

*SEMINARIO GRATUITO*

Il vantaggio competitivo della sostenibilità ESG: scopri come la tua azienda può trarne beneficio!
Sei un imprenditore che vuole rimanere all’avanguardia e assicurare il successo a lungo termine della tua azienda?
Allora non puoi perdere la nostra formazione di 2 ore “Il vantaggio competitivo della sostenibilità ESG”, dove scoprirai come integrare i principi di Environmental, Social and Governance nel tuo business e trarne un vantaggio competitivo concreto.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

– Comprendere i principi e le implicazioni della sostenibilità ESG per le imprese;
– Scoprire come integrare la sostenibilità ESG nella propria strategia aziendale;
– Implementare azioni concrete per migliorare la performance ESG della propria azienda;
– Ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.

QUANDO

Martedì 18 giugno, dalle ore 17.00 alle 19.00 (2 ORE).

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Clicca qua per accedere alla scheda di iscrizione
*Le iscrizioni terminano il 14/06/2024*
Relatore: dott. ENRICO MORO – Green Strategist – Innovatore – Strategie sostenibili – Società Benefit

FORMALDEIDE NEI PRODOTTI: NUOVI LIMITI SULLE EMISSIONI

In G.U.U.E. L 180 del 17 luglio 2023 è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 2023/1464, in vigore dal 6 agosto 2023, che dispone il divieto di immissione sul mercato di articoli (prodotti ma anche semilavorati) che non rispettano i nuovi limiti di concentrazione di formaldeide.

I NUOVI LIMITI PER LA FORMALDEIDE

In particolare dopo il 6 agosto 2026 non sarà ammessa l’immissione sul mercato di articoli se, a specifiche condizioni di prova, la concentrazione di formaldeide rilasciata è superiore a:
a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.
La disposizione non si applica ad esempio:

  • agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
  • agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
  • agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • agli articoli usati.

Si ricorda che la formaldeide è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1 (allegato VI, parte 3 del Reg. (CE) n. 1272/2008 CLP).

Per ogni informazione o chiarimento in merito potete contattarci ai seguenti recapiti:
tel. 0423-715.927
mail. info@caratservizi.it

RENTRI: DAL 15 GIUGNO 2023 È IN VIGORE IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

È stato pubblicato in G.U. n. 126 del 31 maggio 2023 il D.M. 4 aprile 2023 n. 59 relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel Registro elettronico nazionale (cd. RENTRI).

In particolare il provvedimento, in vigore il 15 giugno 2023, definisce:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione (artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006) con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI;
  • le modalità di coordinamento tra il MUD e gli adempimenti trasmessi al RENTRI;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al Reg. (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i seguenti soggetti:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. Consorziistituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è effettuata con tempistiche scaglionate nell’arco di 18-30 mesi a partire dall’entrata in vigore ovvero:

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro i sessanta giorni successivi, per le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 18;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro i sessanta giorni successivi, per le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1.

COSTI DEL RENTRI

Sono previsti un diritto di segreteria fisso di 10 euro ed un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 euro per le annualità successive, in base alle diverse tipologie di imprese.

GESTIONE OPERATIVA DEL RENTRI

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulari sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024.

Dal 15 dicembre 2024 sono abrogati i modelli cartacei previsti da D.M. n. 145/1998 e D.M. n. 148/1998.

Entro il 12 dicembre 2023 il MASE definirà, con appositi decreti, le relative modalità di compilazione nonché le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI, i manuali a supporto degli utenti, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del sistema.

Per ogni informazione o chiarimento in merito potete contattarci ai seguenti recapiti:
tel. 0423-715.927   
mail. info@caratservizi.it

 

WHISTLEBLOWING: PUBBLICATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

OBBLIGO DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI ILLECITI PER IL SETTORE PUBBLICO E LE AZIENDE PRIVATE

Pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023 il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, comunemente nota come Direttiva Whistleblowing.

In precedenza, in Italia la materia del whistleblowing era regolata, per il settore pubblico, dal D.Lgs. n. 165/2001 e, per il settore privato, dal D.Lgs. n. 231/2001 relativo al Modello organizzativo di gestione e controllo per la prevenzione del rischio di commissione dei reati.

A CHI SI APPLICA LA SEGNALAZIONE INTERNA DEGLI ILLECITI?

 

  • il settore pubblico ovvero le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house;
  • tutte le imprese del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • le imprese del settore privato (indipendentemente dal numero di lavoratori) che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti del diritto dell’Unione (in materia di servizi, prodotti, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti);
  • le imprese che hanno adottato un Modello 231 (indipendentemente dal numero di lavoratori).

COSA SI DEVE FARE SE SI RILEVA UN ILLECITO INTERNO DA SEGNALARE

  • attivare un canale di segnalazione interna;
  • formare il personale dedicato alla gestione del canale;
  • definire le procedure per la gestione delle segnalazioni;
  • esporre nei luoghi di lavoro specifiche informazioni relative al canale e alle procedure;
  • adeguare il sito internet;
  • applicare il Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, in particolare (ma non solo):
    – effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
    – designare ed istruire il personale incaricato;
    – nominare eventuali Responsabili del trattamento;
    – fornire le informative;
    – aggiornare il registro delle attività di trattamento.

QUALI SANZIONI PREVEDE LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI INTERNI?

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (applicate da ANAC- Autorità nazionale anticorruzione) da 10.000 a 50.000 euro in caso di:

  • violazione dell’obbligo di riservatezza;
  • mancata istituzione del canale di segnalazione;
  • mancata adozione delle procedure per la gestione delle segnalazioni o in caso di procedure non conformi al decreto;
  • mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA NORMATIVA SULLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI INTERNI?

Il decreto entra in vigore il 30 marzo 2023 ed è applicabile dal 15 luglio 2023.

Per le imprese private fino a 249 dipendenti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna si applica a partire dal 17 dicembre 2023.

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA OFFERTO DA CARAT SERVIZI S.r.l.

CARAT SERVIZI S.r.l. è in grado di fornire assistenza in merito a:

  • verifica di applicabilità e conformità al nuovo decreto;
  • predisposizione di procedure;
  • adeguamento alla normativa privacy;
  • formazione del personale.

Per ogni informazione o chiarimento in merito potete contattarci ai seguenti recapiti:
tel. 0423-715.927
info@caratservizi.it

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: ESENZIONI OBBLIGATORIETÀ NOMINA CONSULENTE ADR

Con Nota prot. 40141 del 21/12/2022 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2023, dell’aggiornamento biennale del Regolamento ADR sul trasporto su strada delle merci pericolose (ADR 2023) e all’estensione dell’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE per la sicurezza dei trasporti anche per le imprese che risultano “speditori”.

Il punto 1.8.3.2 dell’Accordo ADR prevede una serie di esenzioni per trasporti occasionali o per quantitativi minimi di merci/rifiuti, in particolare:

  • nel caso in cui le attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3 (disposizioni speciali applicabili a determinati oggetti o sostanze), 3.4 (merci pericolose imballate in quantità limitate) o 3.5 (merci pericolose imballate in quantità esenti);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.

Come dichiarato dal Ministero

QUESTE ESENZIONI SI APPLICANO ANCHE AGLI SPEDITORI CHE SI TROVANO NELLE MEDESIME SUDDETTE CONDIZIONI OPERATIVE

Carat Servizi rimane a disposizione per valutare il superamento o meno dei limiti previsti per le merci e per i rifiuti.
Scrivere a: info@caratservizi.it o chiamare lo 0423 715927

 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: DAL 1° GENNAIO 2023 OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ANCHE PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI IN ADR

Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento biennale del Regolamento ADR sul trasporto su strada delle merci pericolose (ADR 2023), a partire dal 1° gennaio 2023 viene esteso l’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE per la sicurezza dei trasporti ad ogni impresa che svolge attività di “spedizione” di merci pericolose in ADR (compresi i rifiuti).

Per “speditore”, secondo quanto previsto dall’ADR nella versione 2019, si intende qualunque “impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi”. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Pertanto l’obbligo riguarda anche tutte le imprese che producono ed avviano a smaltimento o recupero rifiuti pericolosi (anche una sola tipologia ovvero un solo codice EER) da trasportare secondo la normativa ADR.

Al momento non vi sono indicazioni di eventuali esenzioni: l’obbligo si applica anche per spedizioni occasionali o per quantitativi minimi di merci/rifiuti.

Le esenzioni nazionali previste dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e dalle sue disposizioni attuative (D.M. 4 luglio 2000) sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “trasportatore”, “caricatore” e “scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.

ADEMPIMENTI

L’Azienda deve:

  • nominare per iscritto il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in possesso del certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.
  • comunicare la nomina all’ufficio periferico del MIMS.
SANZIONI (D.Lgs. n. 35/2010)

La mancata nomina del consulente per la sicurezza ADR è punita con la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro.
La mancata comunicazione della nomina è punita con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro.

Al momento l’obbligo sembra coinvolgere la maggior parte delle imprese industriali ma non si escludono nuovi decreti entro la fine dell’anno, considerato l’attuale D.Lgs. 40/2000 ormai obsoleto e non più allineato agli adeguamenti dell ADR

Carat Servizi Srl è a disposizione per ulteriori informazioni e servizi di consulenza
Scrivere a: info@caratservizi.it o chiamare lo 0423 715927

INVESTIMENTI SOSTENIBILI E 4.0

A partire dal 4 maggio sarà possibile effettuare le domande di ammissione al bando “Investimenti sostenibili 4.0”.

La misura è stata istituita con decreto ministeriale 10 febbraio 2022  (in continuità con gli interventi promossi dai bandi “Macchinari innovativi”) e costituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

Intento dello misura è anche quello di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

Sono messi a disposizione 677,8 milioni di euro  (finanziati dai fondi del React-EU) e prevede un contributo in conto impianti fino al 50% dei progetti di investimento che, a seconda delle Regioni, devono avere un importo minimo tra i 500 mila e un milione di euro e un importo massimo fino a 3 milioni di euro.

Le agevolazioni sono dirette ai programmi di investimento proposti dalle PMI con priorità per quelli volti, in particolare, a:

  • Favorire la transazione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  • Migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa
SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  1. macchinari, impianti e attrezzature
  2. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
  3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
  4. acquisizione di certificazioni ambientali

Tutti i dettagli sono consultabili nel sito del Ministero dello sviluppo economico al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0


Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

DISPOSIZIONI IN VIGORE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO – SETTORE PRIVATO

Con D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 ed in vigore dal 25 marzo 2022) sono fissate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

GREEN PASS BASE (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test)
  1. Fino al 30 aprile 2022 obbligo di Green pass Base per chiunque (compresi gli ultracinquantenni) svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta;
  2. Per i lavoratori over 50 quindi non vige più l’obbligo di Green pass rafforzato; tuttavia fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale;
  3. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per mancato possesso del GP), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  4. Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass Base l’accesso ai seguenti servizi e attività:
  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • mezzi di trasporto (aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali).
GREEN PASS RAFFORZATO (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione)

Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass rafforzato l’accesso a convegni e congressi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
  1. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2). Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da altre persone.
  2. Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
PROTOCOLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In assenza di una disposizione esplicita contraria, permane l’obbligo di applicazione del Protocollo condiviso nei luoghi di lavoro e di tutte le misure di contenimento ivi previste.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
  1. Dal 1° aprile 2022, continua ad applicarsi l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive, fino all’accertamento della guarigione (conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati)
  2. Dal 1° aprile 2022, per i contatti stretti con positivi si applica il regime di autosorveglianza con:
  • obbligo di FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto
  • alla comparsa di sintomi, raccomandazione per l’esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare; in caso di risultato negativo, obbligo (se ancora sintomatici) di test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
SANZIONI
  1. la violazione della misura dell’isolamento in caso di positività al Covid-19 è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 452 del Codice penale o comunque reato più grave;
  2. la violazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000.

Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO MENSILE – IN OMAGGIO L’EDIZIONE DI GENNAIO 2021

Gentile Cliente,

hai letto il nostro notiziario? Troverai tutte le novità in ambito:

  • COVID19 – NUOVA ISO 45001:2020 per operare in sicurezza
  • MUD 2021
  • GAS TOSSICI: revisione patenti di abilitazione
  • MERCURIO: in arrivo Decreto con sanzioni
  • SOSTANZE SVHC
  • ETICHETTATURA AMBIENTALE su IMBALLAGGI
  • ADR: validità dei CFP
  • LAVORI SOTTO TENSIONE: soggetti autorizzati
  • INPS: indicazioni per lavoratori FRAGILI o in quarantena

                                        

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