Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento biennale del Regolamento ADR sul trasporto su strada delle merci pericolose (ADR 2023), a partire dal 1° gennaio 2023 viene esteso l’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE per la sicurezza dei trasporti ad ogni impresa che svolge attività di “spedizione” di merci pericolose in ADR (compresi i rifiuti).
Per “speditore”, secondo quanto previsto dall’ADR nella versione 2019, si intende qualunque “impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi”. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
Pertanto l’obbligo riguarda anche tutte le imprese che producono ed avviano a smaltimento o recupero rifiuti pericolosi (anche una sola tipologia ovvero un solo codice EER) da trasportare secondo la normativa ADR.
Al momento non vi sono indicazioni di eventuali esenzioni: l’obbligo si applica anche per spedizioni occasionali o per quantitativi minimi di merci/rifiuti.
Le esenzioni nazionali previste dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e dalle sue disposizioni attuative (D.M. 4 luglio 2000) sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “trasportatore”, “caricatore” e “scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.
ADEMPIMENTI
L’Azienda deve:
- nominare per iscritto il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in possesso del certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.
- comunicare la nomina all’ufficio periferico del MIMS.
SANZIONI (D.Lgs. n. 35/2010)
La mancata nomina del consulente per la sicurezza ADR è punita con la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro.
La mancata comunicazione della nomina è punita con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro.
Al momento l’obbligo sembra coinvolgere la maggior parte delle imprese industriali ma non si escludono nuovi decreti entro la fine dell’anno, considerato l’attuale D.Lgs. 40/2000 ormai obsoleto e non più allineato agli adeguamenti dell ADR
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