TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: DAL 1° GENNAIO 2023 OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ANCHE PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI IN ADR

Obbligo di Nomina del Consulente ADR 2023 per il Trasporto di Merci Pericolose

 

Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento biennale del Regolamento ADR 2023 sul trasporto delle merci pericolose su strada, a partire dal 1° gennaio 2023, è stato introdotto l’obbligo di nomina del consulente ADR per ogni azienda che svolge attività di spedizione di merci pericolose, comprese le spedizioni di rifiuti pericolosi.

Chi è lo “Speditore” secondo l’ADR 2023

Secondo la versione aggiornata del Regolamento ADR 2019, il termine “speditore” si riferisce a qualsiasi impresa che spedisce merci pericolose, sia per conto proprio che per conto terzi.

Inoltre, lo speditore è considerato tale anche quando il trasporto avviene in base a un contratto di trasporto.

Imprese Coinvolte nell’Obbligo di Nomina

L’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza si applica non solo alle aziende che trasportano merci pericolose, ma anche a quelle che producono o avviano a smaltimento rifiuti pericolosi (anche se si tratta di una singola tipologia o codice EER). Queste imprese devono rispettare la normativa ADR.

Nessuna Esenzione per le Spedizioni Occasionali

Non sono previste esenzioni specifiche per spedizioni occasionali o per quantitativi minimi di merci o rifiuti pericolosi.

L’obbligo di nominare un consulente ADR si applica a tutte le imprese coinvolte in tali attività, senza distinzione.

Esenzioni Nazionali

Le esenzioni previste dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e dalle disposizioni attuative (D.M. 4 luglio 2000) si applicano solo alle imprese che ricoprono i ruoli di trasportatore, caricatore e scaricatore, che si occupano delle operazioni di trasporto, carico e scarico in relazione a queste attività.

Adempimenti per le Aziende

Per essere in regola con la normativa, le aziende devono:

  1. Nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in possesso del certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), a seguito del superamento di un esame apposito.
  2. Comunicare la nomina del consulente all’ufficio periferico del MIMS.

 

Sanzioni per la Mancata Nomina e Comunicazione

Le aziende che non rispettano l’obbligo di nomina del consulente ADR rischiano sanzioni amministrative:

  • Mancata nomina del consulente: sanzione da 6.000 a 36.000 euro.
  • Mancata comunicazione della nomina: sanzione da 2.000 a 12.000 euro.

 

Conclusioni e Aggiornamenti

L’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza sembra riguardare la maggior parte delle imprese industriali.

Tuttavia, potrebbero esserci nuovi decreti o aggiornamenti normativi, dato che il D.Lgs. 40/2000 non è più completamente allineato con le modifiche recenti del Regolamento ADR.

Carat Servizi Srl è a disposizione per offrire consulenze e informazioni dettagliate su come adeguarsi alla normativa ADR 2023.

Per ulteriori informazioni, contattaci via email a info@caratservizi.it o chiamaci al 0423 715927.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI E 4.0

A partire dal 4 maggio sarà possibile effettuare le domande di ammissione al bando “Investimenti sostenibili 4.0”.

La misura è stata istituita con decreto ministeriale 10 febbraio 2022  (in continuità con gli interventi promossi dai bandi “Macchinari innovativi”) e costituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

Intento dello misura è anche quello di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

Sono messi a disposizione 677,8 milioni di euro  (finanziati dai fondi del React-EU) e prevede un contributo in conto impianti fino al 50% dei progetti di investimento che, a seconda delle Regioni, devono avere un importo minimo tra i 500 mila e un milione di euro e un importo massimo fino a 3 milioni di euro.

Le agevolazioni sono dirette ai programmi di investimento proposti dalle PMI con priorità per quelli volti, in particolare, a:

  • Favorire la transazione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  • Migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa
SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  1. macchinari, impianti e attrezzature
  2. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
  3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
  4. acquisizione di certificazioni ambientali

Tutti i dettagli sono consultabili nel sito del Ministero dello sviluppo economico al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0


Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

 

 

Investimenti Sostenibili 4.0: Domande di Ammissione dal 4 Maggio

 

A partire dal 4 maggio, le imprese potranno presentare le domande di ammissione al bando “Investimenti Sostenibili 4.0“, un’importante opportunità per accedere a finanziamenti volti a promuovere innovazione e sostenibilità.

 

Cos’è il Bando Investimenti Sostenibili 4.0?

Istituito con il decreto ministeriale del 10 febbraio 2022, il bando nasce in continuità con le misure precedenti, come i bandi “Macchinari Innovativi”.

L’obiettivo è sostenere nuovi investimenti imprenditoriali innovativi che favoriscano la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese su tutto il territorio nazionale.

Questa misura mira anche a contrastare gli effetti della crisi pandemica e a rilanciare gli investimenti in settori strategici, essenziali per la competitività e la crescita sostenibile dell’economia italiana.

 

Dotazione Finanziaria e Contributo

Il bando mette a disposizione 677,8 milioni di euro, finanziati dal programma React-EU.

Le imprese potranno beneficiare di un contributo in conto impianti fino al 50% per progetti di investimento che rispettino i seguenti requisiti:

  • Importo minimo: tra 500 mila e 1 milione di euro (a seconda della regione)
  • Importo massimo: fino a 3 milioni di euro

 

Chi Può Accedere alle Agevolazioni?

Le PMI (Piccole e Medie Imprese) sono i principali beneficiari del bando. Saranno prioritari i progetti che mirano a:

  • Favorire la transizione verso l’economia circolare
  • Migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa

 

Spese Ammissibili

Sono ammesse le spese funzionali alla realizzazione del programma di investimento, come previsto dall’articolo 6 del decreto del 10 febbraio 2022. In particolare, sono finanziabili:

  • Macchinari, impianti e attrezzature
  • Opere murarie (fino al 40% del totale dei costi ammissibili)
  • Programmi informatici e licenze correlati all’uso dei beni materiali
  • Acquisizione di certificazioni ambientali

 

Dove Trovare Maggiori Informazioni?

Per tutti i dettagli sul bando Investimenti Sostenibili 4.0, visita il sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente link: Mise – Investimenti Sostenibili 4.0.

Per assistenza, contatta:

DISPOSIZIONI IN VIGORE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO – SETTORE PRIVATO

Con D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 ed in vigore dal 25 marzo 2022) sono fissate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

GREEN PASS BASE (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test)
  1. Fino al 30 aprile 2022 obbligo di Green pass Base per chiunque (compresi gli ultracinquantenni) svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta;
  2. Per i lavoratori over 50 quindi non vige più l’obbligo di Green pass rafforzato; tuttavia fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale;
  3. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per mancato possesso del GP), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  4. Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass Base l’accesso ai seguenti servizi e attività:
  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • mezzi di trasporto (aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali).
GREEN PASS RAFFORZATO (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione)

Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass rafforzato l’accesso a convegni e congressi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
  1. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2). Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da altre persone.
  2. Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
PROTOCOLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In assenza di una disposizione esplicita contraria, permane l’obbligo di applicazione del Protocollo condiviso nei luoghi di lavoro e di tutte le misure di contenimento ivi previste.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
  1. Dal 1° aprile 2022, continua ad applicarsi l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive, fino all’accertamento della guarigione (conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati)
  2. Dal 1° aprile 2022, per i contatti stretti con positivi si applica il regime di autosorveglianza con:
  • obbligo di FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto
  • alla comparsa di sintomi, raccomandazione per l’esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare; in caso di risultato negativo, obbligo (se ancora sintomatici) di test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
SANZIONI
  1. la violazione della misura dell’isolamento in caso di positività al Covid-19 è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 452 del Codice penale o comunque reato più grave;
  2. la violazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000.

Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO MENSILE – IN OMAGGIO L’EDIZIONE DI GENNAIO 2021

Gentile Cliente,

hai letto il nostro notiziario? Troverai tutte le novità in ambito:

  • COVID19 – NUOVA ISO 45001:2020 per operare in sicurezza
  • MUD 2021
  • GAS TOSSICI: revisione patenti di abilitazione
  • MERCURIO: in arrivo Decreto con sanzioni
  • SOSTANZE SVHC
  • ETICHETTATURA AMBIENTALE su IMBALLAGGI
  • ADR: validità dei CFP
  • LAVORI SOTTO TENSIONE: soggetti autorizzati
  • INPS: indicazioni per lavoratori FRAGILI o in quarantena

                                        

Clicca qui per consultare il Notiziario_Gennaio_2021.01

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

La valutazione del rischio radon

Il D.Lgs.101/2020 entrato in vigore lo scorso 27 agosto ha posto il rischio radon al centro dell’azione di prevenzione dei rischi di tumore polmonare derivante dall’esposizione a questo gas naturale radioattivo che si accumula negli edifici; secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il radon è la seconda causa più frequente di cancro polmonare dopo il fumo.

Il radon si diffonde dal terreno all’interno degli ambienti attraverso le fondazioni.  Oltre alla composizione del suolo e delle rocce (contenuto di uranio e radio), sono soprattutto la granulometria della roccia (diffusione del radon nell’aria del suolo) e la permeabilità del terreno (trasporto d’aria del suolo ricca di radon) a svolgere un ruolo determinante.

In base a quanto disposto dal nuovo Decreto 101 il rischio radon deve essere misurato nell’arco di un anno solare, normalmente nell’arco di 2 semestri – quello più critico AUTUNNO-INVERNO – e PRIMAVERA – ESTATE:

  • nei luoghi di lavoro sotterranei
  • nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree a maggior rischio per le caratteristiche geologiche del territorio

Il documento di valutazione del rischio radon è aggiornato ogni 8 anni (che si riducono a 4 se la concentrazione media annua supera il livello di riferimento di 300 Bq/mc per gli ambienti di lavoro), costituendo parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) rif. art.17 del D.Lgs.81/2008.

Il servizio offerto da Carat Servizi

Carat Servizi Srl effettua il monitoraggio del gas radon dal 2002 in conformità alla normativa di legge e alle disposizioni del CRR – il centro regionale radioattività del Veneto, attraverso

  • screening rapidi per verificare in pochi giorni il livello di concentrazione di radon nei locali a maggior rischio e maggiormente occupati dalle persone
  • monitoraggi annuali per valutare l’effettiva esposizione al rischio dei lavoratori o delle persone nelle abitazioni, negli asili, nelle scuole ecc.

Abbiamo inoltre assistito le imprese nella realizzazione di vespai e nell’adozione di opportuni accorgimenti tecnici per la protezione dei nuovi edifici in ambito privato e pubblico (es. ospedali).

Siamo a vostra disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e per farvi conoscere le promozioni in corso per la campagna all’indirizzo info@caratservizi.it o chiamando allo 0423 – 715.927.

!! Consulta il link per conoscere i Comuni del Veneto a maggior rischio di superamento dei limiti.

 

 

 

 

LOMBARDIA: MISURE URGENTI IN MATERIA DI A.I.A.

Con Decreto dirigenziale n. 3430 del 17 marzo 2020 la Regione Lombardia ha approvato le seguenti misure temporanee ed urgenti al fine di semplificare alcuni adempimenti previsti per i gestori delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

  • proroga al 31 ottobre 2020 (anziché 30 aprile) del termine per la comunicazione, mediante l’inserimento nell’applicativo “AIDA”, dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti nel corso dell’anno solare 2019;
  • sospensione sino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne;
  • sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo “Modulistica IPPC on line” in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A..

EMERGENZA CORONAVIRUS: PROROGATE ALCUNE SCADENZE AMBIENTALI (MUD)

Con il D.L. n. 18/2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), noto come decreto “Cura Italia”, è stata disposta  la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini di:

 

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD (L. n. 70/1994);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (D.Lgs. n. 188/2008);
  • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE (D.Lgs. n. 49/2014);
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (D.M. n. 120/2014).

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Alla luce dei provvedimenti del Governo ed in particolare del D.P.C.M. 22/03/2020 con le ultime modifiche introdotte dal decreto approvato in data 25/03/2020, è stato aggiornato l’elenco delle attività produttive  industriali  e commerciali escluse dalla sospensione.

 

Le imprese che possono proseguire devono adottare TUTTE le misure necessarie per prevenire il diffondersi del contagio e garantire quindi una adeguata tutela dei propri lavoratori, in particolare sono tenute a rispettare le misure raccomandate con D.P.C.M. 11/03/2020 e a sviluppare un proprio Protocollo documentato seguendo rigorosamente i contenuti (articolati in 13 punti) del Protocollo condiviso di regolamentazione per gli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali.

 

Carat Servizi è a disposizione con il suo team di biologi e tecnici della prevenzione per fornire un supporto alle aziende per:

  • GESTIRE ADEGUATAMENTE ED EFFICACEMENTE L’EMERGENZA aiutando ad individuare e predisporre le misure più idonee per tutelare i lavoratori;
  • REDARRE i Protocolli in conformità ai provvedimenti normativi vigenti;
  • FORNIRE ADEGUATA FORMAZIONE (a distanza con strumenti conformi alle disposizioni del Regolamento GDPR sulla privacy) a tutti i soggetti interessati all’applicazione dei protocolli di sicurezza:dipendenti, collaboratori, autisti, trasportatori, fornitori ecc.;

Ergonomia: nuova UNI ISO 11226:2019 sulla valutazione delle posture statiche di lavoro

In vigore dal 6 giugno 2019 la norma che adotta lo standard ISO 11226:2000 Ergonomics — Evaluation of static working postures fornendo “raccomandazioni di tipo ergonomico per attività lavorative di diverso genere e indicazioni a coloro che si occupano della progettazione, o della riprogettazione, del lavoro, dei lavori e dei prodotti basate sui concetti di base dell’ergonomia in generale, e, in particolare, alle posture assunte per motivi di lavoro”.

Sono altresì specificati i limiti raccomandati per le posture statiche di lavoro (con e senza minimo sforzo esterno) tenendo conto sia degli angoli assunti dalle varie articolazioni del corpo del lavoratore sia della durata del tempo di esposizione ad una determinata posizione.

Le raccomandazioni relative ai rischi e alla protezione della salute sono principalmente basate su studi sperimentali riguardanti il carico muscoloscheletrico, il disagio/dolore e la resistenza/fatica legati alle posture di lavoro statico.

Documentazione sanitaria e tutela della privacy

Custodia dei Dati delle Cartelle Sanitarie e di Rischio: Obblighi e Normativa per Datori di Lavoro e Medici Competenti

 

La gestione e la custodia dati cartelle sanitarie e di rischio in ambito aziendale sono disciplinate da normative specifiche che impongono rigorosi obblighi sia per il datore di lavoro che per il medico competente.

 

Normativa di riferimento in merito alla custodia dati cartelle sanitarie e di rischio

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’archiviazione e alla protezione di tali dati, evidenziando i seguenti aspetti normativi:

  1. Uso di sistemi informatici per la memorizzazione
    • In base agli articoli 25 (“Obblighi del medico competente”) e 53 (“Tenuta della documentazione”) del D.Lgs. n. 81/2008, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica per la memorizzazione della documentazione prevista dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
  2. Protezione dei dati personali
    • La custodia della documentazione, sia cartacea che digitale, deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 per adeguarsi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

 

Obblighi di custodia e accessibilità

Per quanto riguarda la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio all’interno di un database aziendale, la normativa prevede che:

  • Il datore di lavoro e il medico competente debbano adottare soluzioni che garantiscano la protezione dei dati, nel rispetto del segreto professionale e della privacy.
  • L’accesso ai dati deve essere limitato esclusivamente al medico competente.
  • Il datore di lavoro e l’amministratore di sistema non possono accedere ai dati delle cartelle sanitarie e di rischio.

 

Conclusioni

Il rispetto delle normative sulla custodia delle cartelle sanitarie e di rischio è fondamentale per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni sensibili dei lavoratori.

L’adozione di sistemi di protezione adeguati e la chiara definizione delle responsabilità di accesso ai dati consentono di conformarsi alle disposizioni di legge e di tutelare la privacy del personale aziendale.