Corso CEI 11-27: Formazione e Aggiornamento sulla Sicurezza nei Lavori Elettrici
Per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro devono riconoscere l’idoneità dei lavoratori che operano su impianti elettrici, come stabilito dalla norma CEI 11-27/1 e dall’art. 82 del decreto. In particolare, nel caso di lavori elettrici in tensione, questa idoneità è necessaria a seguito della valutazione dei rischi elettrici tramite Formazione CEI 11-27.
Aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza Elettrica
Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico, l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione deve essere ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi pericoli. Sebbene la norma CEI 11-27 non fornisca indicazioni specifiche, è fondamentale garantire il continuo aggiornamento dei lavoratori.
Struttura del Corso CEI 11-27
Il corso sulla sicurezza elettrica ha un taglio pratico, con numerose esemplificazioni ed esercitazioni per garantire l’acquisizione delle conoscenze tecniche e delle corrette modalità di organizzazione e conduzione dei lavori in sicurezza.
Contenuti del Corso
- Figure coinvolte nella costruzione ed esercizio degli impianti (CEI EN 50110-1 / CEI 11-48)
- Organizzazione del lavoro (piano di lavoro, piano degli interventi)
- Individuazione delle parti attive
- Messa fuori tensione e in sicurezza
- Ultimazione dei lavori
- Disposizioni per l’esecuzione di lavori in tensione
- Inizio dei lavori
- Lavori a contatto
- Lavori a distanza
- Lavori a potenziale
A Chi è Rivolto il Corso?
- Manutentori, impiantisti ed elettricisti che operano su impianti e apparecchiature con tensione fino a 1000 V in corrente alternata e 1000 V in corrente continua
- RSPP, ASPP e RLS
- Personale che necessita di una formazione approfondita sulla sicurezza elettrica per eseguire manovre semplici
Attestato e Crediti Formativi
- Attestato nominale rilasciato a seguito della frequenza al corso.
- Il corso costituisce aggiornamento per RSPP/ASPP (art. 32-bis, comma 6, D.Lgs. 81/08), riconoscendo 4 ore di crediti formativi come previsto dall’Accordo Stato-Regioni gennaio 2006 e dall’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP.
- Il corso costituisce aggiornamento per RLS (art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08), riconoscendo 4 ore di crediti formativi come previsto dall’Accordo Stato-Regioni luglio 2016.
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