In data 30 giugno 2022, si è svolta una riunione tecnica con i rappresentanti dei Ministeri della Salute, del Lavoro, dello Sviluppo Economico, di INAIL e le Parti sociali per riesaminare ed aggiornare il Protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fissando un nuovo quadro di regole per il dopo-emergenza.
Da una prima lettura della bozza del Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro, diffusa da alcuni organi di stampa, e tenuto conto tuttavia che non vi è ancora la conferma ufficiale della formulazione definitiva, emerge in particolare quanto segue.
INFORMAZIONE
- Mantenere la cartellonistica informativa fino ad oggi utilizzata
MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
- E’ lasciato a discrezione dell’azienda stabilire l’opportunità di effettuare il controllo della temperatura corporea nel rispetto delle disciplina per la protezione dei dati personali
- La gestione di eventuali lavoratori sintomatici rispetterà le procedure già fornite nei protocolli precedenti
- Rimangono valide le disposizioni circa l’accesso contingentato ove questo comporti rischi di assembramento
GESTIONE APPALTI, FORNITORI, VISITATORI
- Rimane l’obbligo di informare i lavoratori delle imprese terze (ad esempio per interventi di manutenzione), fornitori e visitatori in genere sul protocollo aziendale
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA
- Per quanto riguarda le operazioni di pulizia, sanificazione e ricambio d’aria, rimangono valide le indicazioni fornite nei protocolli precedenti
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- Vanno mantenuti idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, facilmente accessibili a tutti i lavoratori
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
- L’accesso agli spazi comuni (refettorio, mensa, distributori bevande, spogliatoi, servizi) deve essere contingentato come da precedenti indicazioni
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Le nuove disposizioni riportano la raccomandazione al ricorso alla FFP2 quale “presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”.
- Il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne l’utilizzo nei contesti a maggior rischio.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- La gestione delle persone sintomatiche in azienda rimane invariata con l’unica differenza che il soggetto deve essere dotato di mascherina FFP2
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste
- La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento
LAVORO AGILE
- Il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”
LAVORATORI FRAGILI
- “Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.”
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
- I datori di lavoro provvedono ad aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro sulla base di quanto espresso nei punti precedenti
- La validità del nuovo Protocollo è estesa al 31 ottobre 2022, salvo mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto tecnico:
– Dott.ssa Monica Di Bella mail m.dibella@caratservizi.it cell. 335 – 195.27.97
– Dott.ssa Tiziana Conti mail t.conti@caratservizi.it cell. 339 – 72.66.063