Decreto Lavoro 2023 sicurezza sul lavoro: Novità su Sicurezza e Formazione nei Luoghi di Lavoro
Il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (noto come DL Lavoro) ha introdotto importanti modifiche in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e controlli ispettivi. Scopri le principali novità e gli obblighi per aziende e lavoratori.
Medico Competente: Valutazione dei Rischi e Cartelle Sanitarie
Il DL Lavoro 2023 estende la sorveglianza sanitaria non solo ai casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, ma anche quando emerge dalla valutazione dei rischi, rafforzando così il protocollo degli accertamenti sanitari periodici.
Obblighi del medico competente:
- Richiedere al lavoratore, in fase di assunzione, la cartella sanitaria del precedente datore di lavoro per rilasciare il parere di idoneità.
- Consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e l’originale all’azienda, che dovrà conservarlo per 10 anni.
- In caso di grave impedimento temporaneo, il medico competente deve designare un sostituto con i requisiti previsti, informando per iscritto il datore di lavoro.
Sicurezza per Imprese Familiari e Lavoratori Autonomi
Il Decreto stabilisce che imprese familiari, lavoratori autonomi, artigiani e coltivatori diretti devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi al D.Lgs. 81/2008.
In particolare:
- Le attrezzature devono rispettare le norme tecniche per ridurre i rischi di infortunio e malattia professionale.
- Devono essere conformi alle disposizioni del Titolo III e IV del D.Lgs. 81/2008 (inclusi i ponteggi e altre opere provvisionali).
Formazione dei Lavoratori e Monitoraggio
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiornato con l’inserimento del comma b-bis che impone un maggiore monitoraggio degli accordi in materia di formazione.
Nuovi obblighi:
- Controllo delle attività formative da parte dei soggetti che erogano e ricevono la formazione.
- Verifica del rispetto della normativa di riferimento sulla sicurezza sul lavoro.
Verifiche Periodiche delle Attrezzature (All. VII D.Lgs. 81/2008)
Il datore di lavoro deve sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’Allegato VII (come recipienti a pressione, gru, ascensori, impianti di sollevamento oltre 200 kg).
I soggetti privati abilitati alle verifiche diventano ufficialmente incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alle autorità di vigilanza competenti territorialmente.
Obblighi di Noleggiatori e Concedenti in Uso
Chi noleggia o concede in uso attrezzature senza operatore deve:
- Attestare il buono stato di conservazione e manutenzione delle attrezzature.
- Conservare una dichiarazione auto-certificativa che attesti l’avvenuta formazione e addestramento degli utilizzatori.
La dichiarazione deve includere:
- I nominativi dei lavoratori che utilizzeranno le attrezzature.
- La conferma che hanno ricevuto la formazione richiesta e, se applicabile, che possiedono l’abilitazione specifica (ad esempio per PLE, gru, ecc.).
Formazione del Datore di Lavoro per l’Uso di Attrezzature
Il DL Lavoro 2023 introduce il comma 4-bis all’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, che obbliga il datore di lavoro ad acquisire formazione e addestramento specifico per l’uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari.
Scarica il Testo Ufficiale del Decreto Lavoro 2023 sulla sicurezza sul lavoro
Consulta il testo completo del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 sulla Gazzetta Ufficiale per ulteriori dettagli e approfondimenti.
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