Il D.L. n. 18/2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), noto come decreto “Cura Italia” ha disposto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020” conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020. (art. 103, comma 2).
Sono stati resi i seguenti chiarimenti sugli aspetti applicativi:
- F-gas: i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020;
- Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: sono esclusi i procedimenti che rientrano nella finestra temporale 31 gennaio-15 aprile 2020 ma sono già conclusi in modo definitivo nonché le iscrizioni scadute nel periodo 31 gennaio 2020 e 17/03/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo;
- Prevenzione incendi: ricadono le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. n. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 139/2006. Si ricorda inoltre che sono sospese “le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria”.