Come introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020 (di modifica del D.Lgs. n. 152/2006), i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, di sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) e sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC), devono inviare all’autorità competente ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione in merito a:
- analisi delle alternative disponibili per la sostituzione delle predette sostanze;
- valutazione dei rischi;
- verifica della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.
In base alle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 102/2020, per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento (28/08/2020), la prima relazione deve essere presentata entro un anno ovvero entro il 28 agosto 2021.