CARAT SERVIZI S.R.L. ritiene fondamentale sensibilizzare le aziende sulla necessità di incrementare il proprio livello di attenzione sul rischio generato dall’uso di macchine e attrezzature di lavoro. La Sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature è infatti un elemento fondamentale per prevenire gli infortuni in azienda.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17/2010) definisce i requisiti essenziali, in materia di sicurezza e di salute pubblica, ai quali devono rispondere le macchine in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento, prima della loro immissione sul mercato.
Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al titolo III definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. Nello specifico l’art. 70 richiama gli obblighi del Datore di lavoro al che le stesse, quando messe a disposizione dei lavoratori, siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede altresì la redazione del documento di valutazione del rischio meccanico derivante dall’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo non delegabile di effettuare una valutazione dei rischi delle attrezzature scelte, tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Prima dell’immissione sul mercato le attrezzature marcate CE sono sottoposte, da parte del costruttore, ad una valutazione dei rischi finalizzata a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie di prodotto.
Le indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono specificamente contenute nella norma UNI EN ISO 12100 “Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”. La norma si riferisce al fabbricante della macchina ma può comunque costituire un valido ausilio per il Datore di lavoro.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme tecniche hanno lo scopo di imporre regole per la costruzione e l’immissione sul mercato delle attrezzature di lavoro. Nonostante l’esistenza di tali norme le statistiche rilevano la presenza di macchine immesse sul mercato che, seppur marcate CE, presentano difetti rispetto alla normativa tecnica applicabile. Inoltre, le norme tecniche non individuano le necessarie misure di sicurezza aggiuntive rispetto alla sola progettazione, non controllabili dal progettista, ovvero ciò che riguarda le specifiche condizioni di lavoro, situazioni di utilizzo e organizzazione proprie dei luoghi di lavoro in cui l’attrezzatura si trova.
Inoltre, il livello di sicurezza dichiarato dalla garanzia del produttore decade automaticamente se non vengono rispettati ulteriori parametri, come la corretta installazione, il corretto uso e la corretta e regolare manutenzione. Queste indicazioni sono presenti in tutti i libretti d’uso che accompagnano le macchine dall’immissione nel mercato fino alla dismissione finale, e devono essere aggiornati ed integrati in caso di modifiche alle stesse.
Nelle diverse fasi d’uso della macchina devono agire sia il Datore di lavoro che i lavoratori. Il Datore di lavoro attua la scelta della macchina e del suo posizionamento, ne stabilisce i tempi d’uso, individua il personale al quale affidarla per le attività ordinarie e per le manutenzioni straordinarie, ed è responsabile del corretto utilizzo dei macchinari. L’addetto operatore che ne fa uso quotidianamente deve rispettare le norme di sicurezza, le indicazioni di utilizzo e il divieto di manomissione.
Il datore di lavoro deve altresì tener conto della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell’attrezzatura, dei limiti nell’uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d’impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori.
Deve valutare il rischio macchine calandosi nelle specifiche modalità d’uso, montaggio, attrezzaggio e pulizia e considerando gli eventuali interventi a guasto.
FORMAZIONE
Anche i numerosi incidenti e dati dell’INAIL dimostrano che la sicurezza tecnica della macchina non possa essere ritenuta sufficiente, nonostante l’avanzare della tecnologia abbia fornito strumenti utili alla riduzione delle probabilità e della gravità degli incidenti. Come evidenziato sopra, sono altrettanto importanti i parametri di controllo del livello di rischio della singola azienda, come le scelte di tipo organizzativo delle attività, ma anche l’informazione e soprattutto la formazione specifica del lavoratore e dello stesso Datore di lavoro. La formazione rappresenta per l’appunto uno degli elementi cardine del D.lgs 81/2008. È necessaria per il primo approccio alla macchina ma indispensabile anche successivamente: è dimostrato che i periodici richiami ai rischi presenti e alle corrette procedure da applicare, spingono al mantenimento di un livello di attenzione adeguato e riducono l’assunzione inconsapevole di comportamenti sbagliati, che se ripetuti in modo abituale incrementano le probabilità di infortunio.
LA RESPONSABILITA’ PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Il tema della Responsabilità per gli infortuni sul lavoro è molto affrontato in giurisprudenza e il Datore di lavoro dovrebbe conoscere quali responsabilità possano discendere a seguito di un infortunio grave o gravissimo e quali siano le strategie per tutelare l’azienda.
Sono numerosi i casi portati di fronte alla giustizia per accertare la presenza o mancanza di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio di un dipendente.
Da una parte molti infortuni sul lavoro sono caratterizzati dall’esecuzione di operazioni non correttamente espletate o da comportamenti imprudenti da parte dei lavoratori, su cui ricadrebbe dunque la responsabilità dell’evento.
D’altra parte, è anche il datore di lavoro a rispondere dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore se tale condotta imprudente è conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi di informazione e formazione gravanti appunto sul datore di lavoro e suoi delegati. Così come la responsabilità cadrebbe anche sul Datore di lavoro in caso egli non adempi agli obblighi di sorveglianza e vigilanza.
Per approfondire il concetto di responsabilità per infortunio si segnala un interessante articolo di PuntoSicuro a titolo “Sul concetto di abnormità nel comportamento di un lavoratore infortunato” al seguente link : https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sul-concetto-di-abnormita-nel-comportamento-di-un-lavoratore-infortunato-AR-21638/
IL NOSTRO SERVIZIO
CARAT SERVIZI S.R.L. supporta le aziende nella valutazione dei rischi associati all’uso delle macchine
- Verifica della conformità delle macchine e delle attrezzature di lavoro al D.Lgs. 81/2008 e alle norme specifiche applicabili
- Predisposizione di adeguate istruzioni operative di sicurezza per i lavoratori (es. operazioni di pulizie e manutenzione, comportamenti da adottare in caso di anomalie etc.).
CARAT SERVIZI S.R.L. propone il corso di formazione “LA SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO” (VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP – ASPP)