PUBBLICATO IL DECRETO END OF WASTE PER I RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: IN VIGORE NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE DI RECUPERO

Dal 4 novembre 2022 è in vigore il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 che stabilisce i criteri per cui i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (ad eccezione di quelli abbandonati o sotterrati) e altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato, utilizzabile esclusivamente per scopi specifici.

Il provvedimento interessa 18 tipologie di rifiuti che vanno dal cemento ai mattoni, terre e rocce da scavo, scarti di ghiaia e pietrisco, scarti di sabbia e argilla, scarti di ceramica, ecc. (corrispondenti ai seguenti Codici EER 170101, 170102, 170504, 010408, 010409, 101208, ecc.)

I gestori degli impianti che producono questi aggregati sono tenuti a:

  • redigere una Dichiarazione di conformità per lotto (da inviare alle Autorità competenti e archiviare presso l’impianto);
  • conservare un campione di aggregato recuperato prodotto, per lotto;
  • applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato, comprensivo di procedure operative specifiche per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri fissati dal Decreto (verifiche in ingresso, modalità di lavorazione e deposito, controlli analitici e test di cessione sull’aggregato recuperato);
  • entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 maggio 2023), presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione in procedura semplificata effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti) indicando la quantità massima recuperabile, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione unica (Capo IV del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) ovvero un’istanza di adeguamento dell’autorizzazione integrata ambientale AIA (Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006).

Nelle more dell’adeguamento:

  • per le procedure semplificate continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 1998;
  • i materiali già prodotti alla data del 4 novembre 2022 e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla suddetta comunicazione ovvero nel rispetto dell’autorizzazione unica o dell’AIA.

Per le imprese registrate EMAS e/o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, il decreto prevede semplificazioni in merito alla gestione delle dichiarazioni di conformità e del sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti in ingresso.

CARAT SERVIZI S.r.l. è in grado di:

  • sviluppare sistemi di gestione per la qualità secondo ISO 9001 e sistemi di gestione per l’ambiente secondo ISO 14001, ai fini dell’ottenimento della certificazione;
  • adeguare ai criteri del nuovo decreto eventuali sistemi in essere già certificati;
  • assistere per la parte tecnica ed analitica, avvalendosi dell’esperienza e della professionalità di laboratori accreditati ACCREDIA.

    Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it