Per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, per i datori di lavoro diviene obbligatorio (art. 82), nel caso di lavori elettrici in tensione e a seguito della valutazione dei rischi elettrici, riconoscere l’idoneità dei lavoratori, così come regolato dalla norma CEI 11-27/1.
Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione, in assenza di indicazioni specifiche nella norma CEI 11-27, ricordiamo che l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione sia ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Il corso avrà un taglio pratico e darà ampio spazio ad esemplificazioni pratiche ed esercitazioni, con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze tecniche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori in sicurezza.
CONTENUTI
- figure coinvolte nella costruzione ed esercizio degli impianti CEI en 50110-1 (CEI 11-48) CEI;
- organizzazione del lavoro (piano di lavoro, piano degli interventi).
- individuazione delle parti attive;
- messa fuori tensione ed in sicurezza;
- ultimazioni dei lavori;
- disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione;
- inizio dei lavori;
- lavori a contatto;
- lavori a distanza;
- lavori a potenziale.
DESTINATARI
- Manutentori, impiantisti, elettricisti che operano su impianti e apparecchiature contensione fino a 1000 V in corrente alternata e 1000 V in corrente continua;
- RSPP, ASPP ed RLS ;
- Tutto il personale che necessita di una conoscenza più approfondita delle tematiche inerenti la sicurezza elettrica per l’esecuzione di manovre semplici.
ATTESTATI
Attestati nominali rilasciati a seguito di frequenza al corso.
Il corso costituisce aggiornamento per RSPP/ASPP ai sensi dell’art. 32 bis, comma 6 del D.Lgs. 81/08, riconoscendo crediti formativi per 4 ore come previsto dell’accordo Stato-Regioni del gennaio 2006, e per datori di lavoro che hanno assunto il ruolo di RSPP come previsto dell’accordo Stato-Regioni del 07/07/2016.
Il corso costituisce aggiornamento per RLS ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08, riconoscendo crediti formativi per 4 ore come previsto dell’accordo Stato-Regioni del luglio 2016.