DISPOSIZIONI IN VIGORE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO – SETTORE PRIVATO

Con D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 ed in vigore dal 25 marzo 2022) sono fissate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

GREEN PASS BASE (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test)
  1. Fino al 30 aprile 2022 obbligo di Green pass Base per chiunque (compresi gli ultracinquantenni) svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta;
  2. Per i lavoratori over 50 quindi non vige più l’obbligo di Green pass rafforzato; tuttavia fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale;
  3. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per mancato possesso del GP), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  4. Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass Base l’accesso ai seguenti servizi e attività:
  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • mezzi di trasporto (aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali).
GREEN PASS RAFFORZATO (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione)

Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass rafforzato l’accesso a convegni e congressi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
  1. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2). Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da altre persone.
  2. Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
PROTOCOLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In assenza di una disposizione esplicita contraria, permane l’obbligo di applicazione del Protocollo condiviso nei luoghi di lavoro e di tutte le misure di contenimento ivi previste.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
  1. Dal 1° aprile 2022, continua ad applicarsi l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive, fino all’accertamento della guarigione (conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati)
  2. Dal 1° aprile 2022, per i contatti stretti con positivi si applica il regime di autosorveglianza con:
  • obbligo di FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto
  • alla comparsa di sintomi, raccomandazione per l’esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare; in caso di risultato negativo, obbligo (se ancora sintomatici) di test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
SANZIONI
  1. la violazione della misura dell’isolamento in caso di positività al Covid-19 è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 452 del Codice penale o comunque reato più grave;
  2. la violazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000.

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