FORMALDEIDE NEI PRODOTTI: NUOVI LIMITI SULLE EMISSIONI

In G.U.U.E. L 180 del 17 luglio 2023 è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 2023/1464, in vigore dal 6 agosto 2023, che dispone il divieto di immissione sul mercato di articoli (prodotti ma anche semilavorati) che non rispettano i nuovi limiti di concentrazione di formaldeide.

I NUOVI LIMITI PER LA FORMALDEIDE

In particolare dopo il 6 agosto 2026 non sarà ammessa l’immissione sul mercato di articoli se, a specifiche condizioni di prova, la concentrazione di formaldeide rilasciata è superiore a:
a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.
La disposizione non si applica ad esempio:

  • agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
  • agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
  • agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • agli articoli usati.

Si ricorda che la formaldeide è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1 (allegato VI, parte 3 del Reg. (CE) n. 1272/2008 CLP).

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