LE NOVITÀ DEL D.L. N. 48 DEL 4 MAGGIO 2023 PER LA RIDUZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 DL Lavoro) al Capo II ha stabilito Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.

Medico competente: valutazione dei rischi e cartelle sanitarie

La sorveglianza sanitaria si esercita non solo nei casi previsti dal D.Lgs.18/2008 ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi che quindi assume un ruolo centrale nella predisposizione del protocollo degli accertamenti sanitari periodici.

Il medico competente richiede al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per almeno 10 anni.

In caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi

I componenti delle imprese familiari, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (senza vincolo di subordinazione), i coltivatori diretti dei fondi, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs.8172008 (e opere provvisionali come ponteggi conformi al Titolo IV del D.Lgs.81/2008), cioè confermi alla normativa tecnica e tali da ridurre al minimo i rischi di infortunio e malattia professionale.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

L’art.37 del D.Lgs.81/2008 comma 2 lettera b) è integrato con l’aggiunta del b-bis) in base al quale il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Soggetti abilitati verifiche attrezzature All. VII D.Lgs.81/2008

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII quali recipienti a pressione, impianti di sollevamento con portata superiore a 200 kg, ascensori, gru, ecc. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

I soggetti privati abilitati all’esecuzione delle verifiche acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico degli utilizzatori.

La dichiarazione autocertificativa dovrà quindi specificare i nominativi dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, specificare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, ove applicabile, che sono in possesso di specifica abilitazione (esempio PLE, gru, ecc.).

Formazione per l’uso delle attrezzature

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
Viene introdotto un nuovo comma.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Qui il testo in Gazzetta Ufficiale

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tel. 0423-715.927
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