RENTRI: DAL 15 GIUGNO 2023 È IN VIGORE IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

È stato pubblicato in G.U. n. 126 del 31 maggio 2023 il D.M. 4 aprile 2023 n. 59 relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel Registro elettronico nazionale (cd. RENTRI).

In particolare il provvedimento, in vigore il 15 giugno 2023, definisce:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione (artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006) con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI;
  • le modalità di coordinamento tra il MUD e gli adempimenti trasmessi al RENTRI;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al Reg. (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i seguenti soggetti:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. Consorziistituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è effettuata con tempistiche scaglionate nell’arco di 18-30 mesi a partire dall’entrata in vigore ovvero:

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro i sessanta giorni successivi, per le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 18;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro i sessanta giorni successivi, per le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1.

COSTI DEL RENTRI

Sono previsti un diritto di segreteria fisso di 10 euro ed un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 euro per le annualità successive, in base alle diverse tipologie di imprese.

GESTIONE OPERATIVA DEL RENTRI

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulari sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024.

Dal 15 dicembre 2024 sono abrogati i modelli cartacei previsti da D.M. n. 145/1998 e D.M. n. 148/1998.

Entro il 12 dicembre 2023 il MASE definirà, con appositi decreti, le relative modalità di compilazione nonché le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI, i manuali a supporto degli utenti, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del sistema.

Per ogni informazione o chiarimento in merito potete contattarci ai seguenti recapiti:
tel. 0423-715.927   
mail. info@caratservizi.it