MUD 2019: approvato il nuovo modello di dichiarazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019

Con D.P.C.M. 24 dicembre 2018 è stato pubblicato il modello unico di dichiarazione ambientale (con relative istruzioni), da utilizzare per le dichiarazioni da presentare con riferimento all’anno 2018.

Il termine per la presentazione della dichiarazione slitta dal 30 aprile 2019 al 22 giugno 2019, ai sensi della L. n. 70/1994 (ovvero 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto in Gazzetta Ufficiale).

Si ricorda che la Comunicazione Rifiuti deve essere presentata da:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

RIFIUTI: soppressione del SISTRI e istituzione del Registro elettronico nazionale

Dal 1° gennaio 2019 adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei rifiuti

Con L. n. 12/2019 è stato disposto quanto segue:

  • abolizione del SISTRI (a decorrere dal 1° gennaio 2019)
  • istituzione del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” (a decorrere dal 13 febbraio 2019)

Con apposito decreto (in attesa di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) saranno definiti:

  • modalità di organizzazione e funzionamento del Registro;
  • modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • relativi adempimenti;
  • importi dovuti da parte degli iscritti a titolo di diritti di segreteria e di contributo annuale (con relative modalità di versamento);
  • importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazione dell’obbligo di iscrizione, mancato o parziale versamento del contributo e violazioni degli altri suddetti adempimenti.

Dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  termine   di   piena operatività del Registro restano validi gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero la tenuta del registro di carico e scarico ed i formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto.