FORMALDEIDE NEI PRODOTTI: NUOVI LIMITI SULLE EMISSIONI

FORMALDEIDE NEI PRODOTTI: NUOVI LIMITI SULLE EMISSIONI

 

Nuovo Regolamento UE sulla Formaldeide: Limiti e Divieti dal 2026

 

Il Regolamento (UE) n. 2023/1464, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 180 del 17 luglio 2023, introduce importanti restrizioni sulla formaldeide. In vigore dal 6 agosto 2023, il regolamento vieta l’immissione sul mercato di articoli, compresi prodotti finiti e semilavorati, che superano i nuovi limiti di concentrazione.

 

Nuovi Limiti di Concentrazione dal regolamento della Formaldeide 2026

 

A partire dal 6 agosto 2026, gli articoli immessi sul mercato dovranno rispettare i seguenti limiti:

  • 0,062 mg/m³ per mobili e articoli a base di legno.
  • 0,080 mg/m³ per articoli diversi da mobili e prodotti in legno.

 

Esenzioni dal Regolamento UE sulla Formaldeide 2026

 

Alcuni articoli sono esclusi da queste restrizioni, tra cui:

  • Prodotti in cui la formaldeide è presente solo naturalmente nei materiali.
  • Articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto.
  • Prodotti a contatto diretto o indiretto con alimenti (Reg. CE n. 1935/2004).
  • Articoli usati.

 

Perché è Importante il nuovo regolamento UE formaldeide 2026?

 

La formaldeide è classificata come:

  • Cancerogena di categoria 1B.
  • Mutagena di categoria 2.
  • Tossica acuta di categoria 3.
  • Corrosiva per la pelle di categoria 1B.
  • Sensibilizzante della pelle di categoria 1.

 

(Allegato VI, parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP).

 

Supporto e Consulenza

 

Carat Servizi offre consulenza per l’adeguamento ai nuovi limiti di formaldeide, inclusa la valutazione del rischio chimico e il monitoraggio ambientale.

📞 Telefono: 0423-715.927
📧 Email: info@caratservizi.it

 

Adeguati al nuovo regolamento per garantire la sicurezza e la conformità dei tuoi prodotti!

RENTRI: DAL 15 GIUGNO 2023 È IN VIGORE IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti: Guida Completa al RENTRI 2023

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023 il D.M. 4 aprile 2023 n. 59, che introduce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Il provvedimento, in vigore dal 15 giugno 2023, stabilisce le regole per la gestione digitale dei rifiuti e prevede obblighi specifici per aziende e operatori del settore.

 

Principali Novità del Decreto sul Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI 2023

 

Il Decreto Ministeriale n. 59/2023 definisce:

  • Modelli e formati del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione (artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006).
  • Modalità di iscrizione al RENTRI e adempimenti per i soggetti obbligati o che scelgano l’adesione volontaria.
  • Trasmissione dei dati al RENTRI.
  • Coordinamento tra il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e il RENTRI.
  • Interoperabilità con il Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
  • Funzioni di supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
  • Accesso ai dati da parte degli organi di controllo.

 

Chi Deve Iscriversi al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI 2023

 

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per i seguenti soggetti:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
  • Produttori di rifiuti pericolosi.
  • Trasportatori di rifiuti pericolosi, commercianti e intermediari.
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti.
  • Soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per i rifiuti non pericolosi.

 

Tempistiche di Iscrizione al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI 2023

 

 

L’iscrizione avverrà in modo scaglionato nell’arco di 18-30 mesi dalla data di entrata in vigore (15 giugno 2023):

  • Dal 15 dicembre 2024: produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e altri soggetti obbligati.
  • Dal 15 giugno 2025: produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.
  • Dal 15 dicembre 2025: tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

 

Costi di Iscrizione al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI 2023

 

L’iscrizione al RENTRI prevede i seguenti costi:

  • Diritto di segreteria: 10 euro.
  • Contributo annuale:
    • Da 15 a 100 euro per il primo anno.
    • Da 10 a 60 euro per le annualità successive.

I costi variano in base alla tipologia e dimensione dell’impresa.

 

Gestione Operativa del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI 2023

 

A partire dal 15 dicembre 2024:

  • Entreranno in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulari.
  • Saranno abrogati i modelli cartacei previsti dal D.M. n. 145/1998 e dal D.M. n. 148/1998.

Entro il 12 dicembre 2023, il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) definirà, tramite decreti specifici:

  • Modalità di compilazione e istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI.
  • Manuali di supporto per gli utenti.
  • Requisiti informatici per garantire la digitalizzazione e l’interoperabilità del sistema.

 

Contattaci per Maggiori Informazioni

 

Per ulteriori chiarimenti o assistenza sull’iscrizione al RENTRI, contattaci ai seguenti recapiti:

 

 

WHISTLEBLOWING: PUBBLICATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Obbligo di Gestione delle Segnalazioni di Illeciti: Novità per il Settore Pubblico e Privato

 

Il D.Lgs. 24/2023, pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023, attua la Direttiva (UE) 2019/1937, nota come Direttiva Whistleblowing, per la protezione delle persone che segnalano violazioni delle leggi dell’Unione Europea.

Con questo decreto, vengono introdotti nuovi obblighi per le segnalazioni interne di illeciti sia nel settore pubblico che nelle aziende private.

Chi è Obbligato a svolgere la gestione delle segnalazioni di illeciti?

 

Gli obblighi si applicano a:

  • Settore pubblico: amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, autorità indipendenti, e società a controllo pubblico.
  • Settore privato: imprese con almeno 50 dipendenti e quelle che operano in ambiti regolati dal diritto dell’Unione (es. ambiente, servizi, sicurezza dei trasporti).
  • Imprese con Modello 231: anche quelle che adottano un modello di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

 

Come Gestire le Segnalazioni di Illeciti Interni?

 

Per garantire la corretta gestione delle segnalazioni, è necessario:

  1. Attivare un canale di segnalazione interno.
  2. Formare il personale responsabile della gestione del canale.
  3. Definire le procedure per la gestione delle segnalazioni.
  4. Informare i dipendenti riguardo al canale e alle procedure.
  5. Adeguare il sito web per la segnalazione degli illeciti.
  6. Applicare la normativa GDPR per la protezione dei dati personali, tra cui:
    • Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
    • Nomina di Responsabili del trattamento e gestione del registro delle attività di trattamento.

 

Sanzioni per la Gestione Inadeguata delle Segnalazioni

 

Le violazioni degli obblighi di segnalazione interna comportano sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro, per casi come:

  • Violazione dell’obbligo di riservatezza.
  • Mancata istituzione del canale di segnalazione.
  • Procedure non conformi al decreto.
  • Mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

 

Quando Entrano in Vigore le Nuove Normative?

 

Il decreto entra in vigore il 30 marzo 2023 e diventa applicabile dal 15 luglio 2023.

Per le aziende con meno di 250 dipendenti, l’obbligo di istituire il canale di segnalazione interna si applica a partire dal 17 dicembre 2023.

Assistenza di Carat Servizi

 

Carat Servizi S.r.l. offre assistenza per:

  • Verifica di applicabilità e conformità al nuovo decreto.
  • Predisposizione di procedure aziendali.
  • Adeguamento alla normativa privacy.
  • Formazione del personale.

Per maggiori informazioni o chiarimenti, contattaci:

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: ESENZIONI OBBLIGATORIETÀ NOMINA CONSULENTE ADR

ADR 2023: Obbligo di Nomina del Consulente per gli Speditori – Chiarimenti del Ministero

 

Con la Nota prot. 40141 del 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2023, del nuovo aggiornamento biennale del Regolamento ADR 2023 relativo al trasporto su strada delle merci pericolose.

Una delle principali novità riguarda l’estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche per le aziende che operano come speditori.

 

Obbligo di Nomina del Consulente ADR 2023: Cosa Cambia per gli Speditori?

L’articolo 1.8.3.2 del Regolamento ADR prevede una serie di esenzioni relative ai trasporti occasionali o a quantitativi limitati di merci pericolose o rifiuti. In particolare, l’obbligo di nomina del consulente ADR non si applica nei seguenti casi:

  • Se le attività riguardano quantitativi limitati per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti nei seguenti punti:
    • 1.1.3.6 (esenzioni per quantità trasportate per unità di trasporto);
    • 1.7.1.4 (merci radioattive);
    • Capitolo 3.3 (disposizioni speciali per determinate sostanze o oggetti);
    • Capitolo 3.4 (merci pericolose in quantità limitate);
    • Capitolo 3.5 (merci pericolose in quantità esenti).
  • Se le aziende non effettuano, come attività principale o accessoria, operazioni di trasporto di merci pericolose, imballaggio, riempimento, carico o scarico, ma eseguono tali operazioni solo occasionalmente e per trasporti nazionali con basso grado di pericolosità o rischio ambientale minimo.

 

Applicazione delle Esenzioni agli Speditori

Secondo quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, queste esenzioni si applicano anche agli speditori che operano nelle stesse condizioni sopra indicate.

Pertanto, le aziende che effettuano solo trasporti occasionali o gestiscono quantitativi limitati possono non essere soggette all’obbligo di nomina del consulente ADR.

 

Verifica della Necessità di Nomina del Consulente ADR

È fondamentale per le aziende verificare se le proprie attività rientrano nei limiti previsti dal Regolamento ADR 2023.

Carat Servizi offre supporto e consulenza per aiutare le imprese a valutare il superamento o meno dei limiti e adempiere agli obblighi normativi.

Per ricevere assistenza, contatta Carat Servizi:

Rimani aggiornato sulle ultime normative ADR e assicurati di rispettare gli obblighi di legge per evitare sanzioni e garantire la sicurezza nei trasporti di merci pericolose.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: DAL 1° GENNAIO 2023 OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ANCHE PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI IN ADR

Obbligo di Nomina del Consulente ADR 2023 per il Trasporto di Merci Pericolose

 

Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento biennale del Regolamento ADR 2023 sul trasporto delle merci pericolose su strada, a partire dal 1° gennaio 2023, è stato introdotto l’obbligo di nomina del consulente ADR per ogni azienda che svolge attività di spedizione di merci pericolose, comprese le spedizioni di rifiuti pericolosi.

Chi è lo “Speditore” secondo l’ADR 2023

Secondo la versione aggiornata del Regolamento ADR 2019, il termine “speditore” si riferisce a qualsiasi impresa che spedisce merci pericolose, sia per conto proprio che per conto terzi.

Inoltre, lo speditore è considerato tale anche quando il trasporto avviene in base a un contratto di trasporto.

Imprese Coinvolte nell’Obbligo di Nomina

L’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza si applica non solo alle aziende che trasportano merci pericolose, ma anche a quelle che producono o avviano a smaltimento rifiuti pericolosi (anche se si tratta di una singola tipologia o codice EER). Queste imprese devono rispettare la normativa ADR.

Nessuna Esenzione per le Spedizioni Occasionali

Non sono previste esenzioni specifiche per spedizioni occasionali o per quantitativi minimi di merci o rifiuti pericolosi.

L’obbligo di nominare un consulente ADR si applica a tutte le imprese coinvolte in tali attività, senza distinzione.

Esenzioni Nazionali

Le esenzioni previste dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e dalle disposizioni attuative (D.M. 4 luglio 2000) si applicano solo alle imprese che ricoprono i ruoli di trasportatore, caricatore e scaricatore, che si occupano delle operazioni di trasporto, carico e scarico in relazione a queste attività.

Adempimenti per le Aziende

Per essere in regola con la normativa, le aziende devono:

  1. Nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in possesso del certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), a seguito del superamento di un esame apposito.
  2. Comunicare la nomina del consulente all’ufficio periferico del MIMS.

 

Sanzioni per la Mancata Nomina e Comunicazione

Le aziende che non rispettano l’obbligo di nomina del consulente ADR rischiano sanzioni amministrative:

  • Mancata nomina del consulente: sanzione da 6.000 a 36.000 euro.
  • Mancata comunicazione della nomina: sanzione da 2.000 a 12.000 euro.

 

Conclusioni e Aggiornamenti

L’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza sembra riguardare la maggior parte delle imprese industriali.

Tuttavia, potrebbero esserci nuovi decreti o aggiornamenti normativi, dato che il D.Lgs. 40/2000 non è più completamente allineato con le modifiche recenti del Regolamento ADR.

Carat Servizi Srl è a disposizione per offrire consulenze e informazioni dettagliate su come adeguarsi alla normativa ADR 2023.

Per ulteriori informazioni, contattaci via email a info@caratservizi.it o chiamaci al 0423 715927.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI E 4.0

A partire dal 4 maggio sarà possibile effettuare le domande di ammissione al bando “Investimenti sostenibili 4.0”.

La misura è stata istituita con decreto ministeriale 10 febbraio 2022  (in continuità con gli interventi promossi dai bandi “Macchinari innovativi”) e costituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

Intento dello misura è anche quello di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

Sono messi a disposizione 677,8 milioni di euro  (finanziati dai fondi del React-EU) e prevede un contributo in conto impianti fino al 50% dei progetti di investimento che, a seconda delle Regioni, devono avere un importo minimo tra i 500 mila e un milione di euro e un importo massimo fino a 3 milioni di euro.

Le agevolazioni sono dirette ai programmi di investimento proposti dalle PMI con priorità per quelli volti, in particolare, a:

  • Favorire la transazione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  • Migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa
SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  1. macchinari, impianti e attrezzature
  2. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
  3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
  4. acquisizione di certificazioni ambientali

Tutti i dettagli sono consultabili nel sito del Ministero dello sviluppo economico al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0


Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

 

 

Investimenti Sostenibili 4.0: Domande di Ammissione dal 4 Maggio

 

A partire dal 4 maggio, le imprese potranno presentare le domande di ammissione al bando “Investimenti Sostenibili 4.0“, un’importante opportunità per accedere a finanziamenti volti a promuovere innovazione e sostenibilità.

 

Cos’è il Bando Investimenti Sostenibili 4.0?

Istituito con il decreto ministeriale del 10 febbraio 2022, il bando nasce in continuità con le misure precedenti, come i bandi “Macchinari Innovativi”.

L’obiettivo è sostenere nuovi investimenti imprenditoriali innovativi che favoriscano la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese su tutto il territorio nazionale.

Questa misura mira anche a contrastare gli effetti della crisi pandemica e a rilanciare gli investimenti in settori strategici, essenziali per la competitività e la crescita sostenibile dell’economia italiana.

 

Dotazione Finanziaria e Contributo

Il bando mette a disposizione 677,8 milioni di euro, finanziati dal programma React-EU.

Le imprese potranno beneficiare di un contributo in conto impianti fino al 50% per progetti di investimento che rispettino i seguenti requisiti:

  • Importo minimo: tra 500 mila e 1 milione di euro (a seconda della regione)
  • Importo massimo: fino a 3 milioni di euro

 

Chi Può Accedere alle Agevolazioni?

Le PMI (Piccole e Medie Imprese) sono i principali beneficiari del bando. Saranno prioritari i progetti che mirano a:

  • Favorire la transizione verso l’economia circolare
  • Migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa

 

Spese Ammissibili

Sono ammesse le spese funzionali alla realizzazione del programma di investimento, come previsto dall’articolo 6 del decreto del 10 febbraio 2022. In particolare, sono finanziabili:

  • Macchinari, impianti e attrezzature
  • Opere murarie (fino al 40% del totale dei costi ammissibili)
  • Programmi informatici e licenze correlati all’uso dei beni materiali
  • Acquisizione di certificazioni ambientali

 

Dove Trovare Maggiori Informazioni?

Per tutti i dettagli sul bando Investimenti Sostenibili 4.0, visita il sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente link: Mise – Investimenti Sostenibili 4.0.

Per assistenza, contatta:

DISPOSIZIONI IN VIGORE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO – SETTORE PRIVATO

Con D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 ed in vigore dal 25 marzo 2022) sono fissate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

GREEN PASS BASE (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test)
  1. Fino al 30 aprile 2022 obbligo di Green pass Base per chiunque (compresi gli ultracinquantenni) svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta;
  2. Per i lavoratori over 50 quindi non vige più l’obbligo di Green pass rafforzato; tuttavia fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale;
  3. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per mancato possesso del GP), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  4. Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass Base l’accesso ai seguenti servizi e attività:
  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • mezzi di trasporto (aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali).
GREEN PASS RAFFORZATO (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione)

Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass rafforzato l’accesso a convegni e congressi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
  1. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2). Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da altre persone.
  2. Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
PROTOCOLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In assenza di una disposizione esplicita contraria, permane l’obbligo di applicazione del Protocollo condiviso nei luoghi di lavoro e di tutte le misure di contenimento ivi previste.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
  1. Dal 1° aprile 2022, continua ad applicarsi l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive, fino all’accertamento della guarigione (conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati)
  2. Dal 1° aprile 2022, per i contatti stretti con positivi si applica il regime di autosorveglianza con:
  • obbligo di FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto
  • alla comparsa di sintomi, raccomandazione per l’esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare; in caso di risultato negativo, obbligo (se ancora sintomatici) di test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
SANZIONI
  1. la violazione della misura dell’isolamento in caso di positività al Covid-19 è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 452 del Codice penale o comunque reato più grave;
  2. la violazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000.

Per qualsiasi informazione chiama il numero +39 0423.715927 o scrivi a info@caratservizi.it

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO MENSILE – IN OMAGGIO L’EDIZIONE DI GENNAIO 2021

Gentile Cliente,

hai letto il nostro notiziario? Troverai tutte le novità in ambito:

  • COVID19 – NUOVA ISO 45001:2020 per operare in sicurezza
  • MUD 2021
  • GAS TOSSICI: revisione patenti di abilitazione
  • MERCURIO: in arrivo Decreto con sanzioni
  • SOSTANZE SVHC
  • ETICHETTATURA AMBIENTALE su IMBALLAGGI
  • ADR: validità dei CFP
  • LAVORI SOTTO TENSIONE: soggetti autorizzati
  • INPS: indicazioni per lavoratori FRAGILI o in quarantena

                                        

Clicca qui per consultare il Notiziario_Gennaio_2021.01

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

La valutazione del rischio radon

Il D.Lgs.101/2020 entrato in vigore lo scorso 27 agosto ha posto il rischio radon al centro dell’azione di prevenzione dei rischi di tumore polmonare derivante dall’esposizione a questo gas naturale radioattivo che si accumula negli edifici; secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il radon è la seconda causa più frequente di cancro polmonare dopo il fumo.

Il radon si diffonde dal terreno all’interno degli ambienti attraverso le fondazioni.  Oltre alla composizione del suolo e delle rocce (contenuto di uranio e radio), sono soprattutto la granulometria della roccia (diffusione del radon nell’aria del suolo) e la permeabilità del terreno (trasporto d’aria del suolo ricca di radon) a svolgere un ruolo determinante.

In base a quanto disposto dal nuovo Decreto 101 il rischio radon deve essere misurato nell’arco di un anno solare, normalmente nell’arco di 2 semestri – quello più critico AUTUNNO-INVERNO – e PRIMAVERA – ESTATE:

  • nei luoghi di lavoro sotterranei
  • nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree a maggior rischio per le caratteristiche geologiche del territorio

Il documento di valutazione del rischio radon è aggiornato ogni 8 anni (che si riducono a 4 se la concentrazione media annua supera il livello di riferimento di 300 Bq/mc per gli ambienti di lavoro), costituendo parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) rif. art.17 del D.Lgs.81/2008.

Il servizio offerto da Carat Servizi

Carat Servizi Srl effettua il monitoraggio del gas radon dal 2002 in conformità alla normativa di legge e alle disposizioni del CRR – il centro regionale radioattività del Veneto, attraverso

  • screening rapidi per verificare in pochi giorni il livello di concentrazione di radon nei locali a maggior rischio e maggiormente occupati dalle persone
  • monitoraggi annuali per valutare l’effettiva esposizione al rischio dei lavoratori o delle persone nelle abitazioni, negli asili, nelle scuole ecc.

Abbiamo inoltre assistito le imprese nella realizzazione di vespai e nell’adozione di opportuni accorgimenti tecnici per la protezione dei nuovi edifici in ambito privato e pubblico (es. ospedali).

Siamo a vostra disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e per farvi conoscere le promozioni in corso per la campagna all’indirizzo info@caratservizi.it o chiamando allo 0423 – 715.927.

!! Consulta il link per conoscere i Comuni del Veneto a maggior rischio di superamento dei limiti.

 

 

 

 

LOMBARDIA: MISURE URGENTI IN MATERIA DI A.I.A.

Con Decreto dirigenziale n. 3430 del 17 marzo 2020 la Regione Lombardia ha approvato le seguenti misure temporanee ed urgenti al fine di semplificare alcuni adempimenti previsti per i gestori delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

  • proroga al 31 ottobre 2020 (anziché 30 aprile) del termine per la comunicazione, mediante l’inserimento nell’applicativo “AIDA”, dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti nel corso dell’anno solare 2019;
  • sospensione sino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne;
  • sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo “Modulistica IPPC on line” in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A..